costo di acquisizione del patrimonio sociale
dell'incorporata interamente posseduta
Cass. 22.11.2000, n. 15093
Quando la fusione avviene
mediante incorporazione di una società interamente posseduta non si determina alcuno
scambio di partecipazioni, non avendo la società incorporata altri soci
all'infuori dell'incorporante, e non vi è quindi necessità di procedere alla
determinazione del rapporto di cambio.
In tal caso il "costo di
acquisizione" del patrimonio sociale dell'incorporata deve essere
necessariamente riferito all'acquisto delle sue partecipazioni effettuato
preventivamente dalla società incorporante. Il riferimento è possibile in
quanto le partecipazioni sociali sono beni di secondo grado, e, come tali, sono
rappresentative del patrimonio sociale, alla cui gestione ciascun socio è
ammesso a partecipare, nei limiti e nelle forme stabilite dall'ordinamento.
Tra le partecipazioni al
capitale di una società e i beni ricompresi nel suo patrimonio vi è quindi un
collegamento (di cui il legislatore ha preso atto: art. 2426, n. 4), c.c.; art.
33, c. 2, D.Lgs. 09.04.1991, n. 127), il quale autorizza a ritenere che, in
caso di incorporazione di una società (totalmente o parzialmente) posseduta
dall'incorporante, il patrimonio aziendale dell'incorporata possa essere
iscritto in bilancio, invece che al valore indicato nel bilancio
dell'incorporata, a quello attribuito alle partecipazioni che, prima della
fusione, attribuivano alla società' incorporante la qualità di socia della
società incorporata.